Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore gli enti religiosi civilmente riconosciuti dovranno costituire un patrimonio destinato e tenere separatamente le scritture contabili di cui all’art. 13 (art. 4, D.Lgs. n. 117/2017).

Con riguardo ai riflessi fiscali che ne derivano e nel rispetto delle norme del Codice Civile (art. 2447-bis ss.), gli enti religiosi dotati di un “ramo” ETS o IS dovranno quindi individuare nello stato patrimoniale iniziale quali siano i beni (mobili o immobili) che entrano a far parte del patrimonio destinato del “ramo”.

Anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, la tenuta delle scritture contabili dovrà consentire una chiara individuazione delle operazioni relative allo svolgimento delle attività di interesse generale condotte nell’ambito del “ramo” separata rispetto a quelle istituzionali di religione e di culto. Inoltre, dovranno essere ridotti al minimo i costi comuni, da ripartire sulla base del criterio proporzionale stabilito dalla legge fiscale per gli enti non commerciali (art. 144, comma 2, T.U.I.R.). Comunque si ritiene che ciò non imponga la tenuta di un libro giornale e/o di un piano dei costi separato per ogni attività purché, anche secondo quanto previsto con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 86/E del 2002, sia sufficiente la tenuta di un piano dei conti dettagliato che consenta di distinguere le diverse movimentazioni effettuate.