Con lo studio n. 9-2018/I il Consiglio nazionale del Notariato ha affrontato il tema degli adeguamenti cui sono tenute le società cooperative, a prescindere dal rinvio alla disciplina delle s.p.a. o delle s.r.l., per la composizione del proprio organo amministrativo, previsti al fine di contrastare il fenomeno delle “false cooperative”.
Trattandosi di Imprese Sociali ex lege, le cooperative sociali potranno accedere ai benefici di cui al D.Lgs. n. 112/2017 senza modifiche statutarie, tuttavia, sulla base della disciplina introdotta con la legge di bilancio, l’amministrazione dovrà necessariamente essere affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti (art. 2542 c.c.) la cui nomina non potrà avere durata superiore a tre esercizi, decorsi i quali, salvo che non sia stabilito diversamente dallo statuto, saranno rieleggibili.
Inoltre, dovranno essere nominati organi di controllo interno dotati dei medesimi requisiti stabiliti per i sindaci delle Spa e/o, nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano superate determinate soglie di attivo patrimoniale, ricavi o dipendenti, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
Le eventuali modifiche statutarie necessarie per l’adeguamento dovranno in ogni caso essere effettuate in forma di atto pubblico.