La data del 2 agosto 2019 non deve essere considerata come un termine perentorio entro e non oltre il quale gli aspiranti “Ets” potranno adeguare gli statuti a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. Infatti, finché il Registro Unico non sarà reso operativo sarà sempre possibile effettuare eventuali modifiche statutarie ed iscriversi a questo.
Tuttavia, se entro il 2 agosto gli opportuni adeguamenti potranno essere adottati da parte dell’assemblea ordinaria, successivamente solo l’assemblea straordinaria potrà deliberare sulle necessarie modifiche.
Inoltre potranno beneficiare del regime fiscale previsto in loro favore dal Codice solo le Onlus, le OdV e le Aps che, mantenendo la loro iscrizione ai registri di settore, entro tale data avranno deliberato in merito agli adeguamenti.