Seppure alcuni degli aspetti relativi alle misure di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge n. 124/2017 a carico degli Ets, oltre che delle associazioni di protezione ambientale, di quelle dei consumatori e degli utenti a carattere nazionale e delle imprese, erano stati affrontati con il parere del Consiglio di Stato n. 00149/2018 (per approfondimenti, vedi la nostra news del 12/10/2018), con la circolare n. 2/2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito degli ulteriori chiarimenti.

Con il suddetto parere il CdS aveva affermato che, in attuazione del principio di irretroattività generale della legge, questa sarebbe stata applicabile solo a partire dal 2019, precisando che gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge afferiscono non solo al corretto utilizzo delle risorse attribuite agli enti ma anche all’osservanza di tutti gli adempimenti ad esso connessi, fra i quali rientrano anche quelli di accountability.

Inoltre, per quanto concerne l’ambito di applicazione della sanzione relativa al mancato adempimento dei suddetti obblighi e consistente nell’obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, il Consiglio di Stato, conformemente a quanto prospettato da parte del Ministero dello sviluppo economico, si è pronunciata in merito alla esclusiva applicabilità di questa nei riguardi delle imprese e non anche degli enti che operano senza fine di lucro. Sul punto, il Ministero del Lavoro ha tuttavia puntualizzato che quanto previsto per le imprese potrebbe ritenersi applicabile anche nei riguardi delle società cooperative sociali, in ragione della prevalenza del loro profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica. Si tratta infatti di enti che sotto il profilo della qualifica fiscale sono Onlus di diritto ai sensi dell’articolo 10, comma 6 del D.Lgs n. 460/1997, e che, al contempo, sotto il profilo civilistico, hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2200 c.c.; inoltre, per effetto del dettato dell’articolo 1, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017, questi assumono di diritto la qualifica di Impresa Sociale.

In sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e, ove esistente, di nota integrativa del bilancio consolidato, le società cooperative sociali saranno quindi tenute ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa in esame nei riguardi delle imprese, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, alla sanzione restitutoria di cui sopra.

Carattere aggiuntivo ha altresì l’ulteriore specifico obbligo di trasparenza introdotto dall’articolo 12-ter del D.L. n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018 e previsto per le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri, che dovrà essere adempiuto secondo le modalità ivi indicate.