I nuovi obblighi di trasparenza e redazione dei bilanci previsti dal Codice del Terzo Settore dovranno essere rispettati dagli ETS anche per l’accesso ai benefici del “Cinque per mille”, la cui disciplina, introdotta con la Legge Finanziaria del 2006, è stata ridisegnata con il D.Lgs. n. 111/2017.
Secondo quanto previsto dalla Riforma, potranno godere del Cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche solo gli enti che avranno effettuato la procedura di iscrizione al RUNTS.

La nuova disciplina non è tuttavia ancora operativa e lo sarà solo dal momento in cui verrà emesso il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e del Lavoro (previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo e la cui pubblicazione era stata prevista per il mese di novembre dello scorso anno) con cui saranno ridefinite le modalità di riparto ed erogazione del contributo.

Secondo le ultime comunicazioni ministeriali, sino a che questo non verrà pubblicato resteranno quindi in vigore le vecchie regole; tutti gli enti beneficiari dovranno quindi redigere un resoconto relativo alle destinazione e all’utilizzo delle somme ottenute; solo quelli che avranno incassato una somma superiore ai 20.000 euro saranno poi tenuti ad inviarlo alle amministrazioni erogatrici nel termine di 30 giorni dallo scadere dei 12 mesi.

Non è da considerarsi inoltre operativo l’obbligo di pubblicazione dei dati sulla pagina web, regola relativamente alla cui violazione la nuova normativa prevede una sanzione del 25% dell’importo ottenuto nei confronti degli enti beneficiari.
Resta fermo che già a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 possono accedere ai fondi del Cinque per mille solo gli enti che entro il 31 marzo abbiano presentato domanda di iscrizione all’elenco permanente dell’Agenzia delle Entrate.