Lo scorso 6 marzo la Cabina di regia del Terzo Settore ha fissato dei nuovi criteri relativi alla possibilità di svolgimento di attività di verse, secondarie e strumentali da parte degli enti del Terzo Settore.
Con l’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 è stata infatti introdotta la possibilità per gli Ets di svolgere attività ulteriori rispetto a quello di interesse generali di cui all’art. 5. A prescindere dal tipo di attività esercitata e dal grado di connessione con quelle di interesse generale, secondo quanto precisato dalla Cabina possono tuttavia essere ritenute strumentali solo quelle volte alla realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che siano state preventivamente elencate e specificate nello statuto dell’ente.
Al contempo, possono considerarsi secondarie solo quelle attività i cui ricavi non superano il 30% delle entrate complessive ed il 66% dei costi dell’ente.