Gli enti diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) che aspirano ad essere qualificati come enti del Terzo settore dovranno fare in modo – eventualmente adeguando il testo statutario apportando le necessarie modifiche – che il proprio statuto preveda lo svolgimento di una di quelle attività che la norma definisce di “interesse generale” e di cui fornisce un dettagliato elenco.

Le condizioni per esercitare attività diverse

La possibilità per tali enti di esercitare attività diverse è sottoposta a due condizioni:

  • che ciò sia consentito dall’atto costitutivo o dallo statuto
  • che le attività diverse possano definirsi secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo i criteri che verranno definiti in futuro con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto anche conto dell’insieme delle risorse impegnate in tali attività.