Con l’introduzione del Codice del Terzo settore il legislatore, fra gli altri, si è posto l’obiettivo di riunire le molteplici norme fiscali di riferimento esistenti, creando un sistema organico e cercando così di superare il problema della stratificazione normativa in materia fiscale. Conseguenza di ciò sarà il venir meno della disciplina delle Onlus che, in base alle attività svolte e al proprio patrimonio, saranno chiamate a valutare come ricollocarsi nel Terzo settore, individuando le eventuali modifiche statutarie e/o gestionali da adottare e stabilendo in quale delle sette sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) iscriversi per potere così applicare le agevolazioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2018.

Le Onlus che non effettueranno questo tipo di adeguamenti non potranno beneficiare dei vantaggi previsti per gli Enti del Terzo Settore (ETS) e, una volta che la Commissione Europea avrà autorizzato l’applicazione dei nuovi regimi forfetari di tassazione stabiliti dalla Riforma, dal periodo di imposta successivo a quello di applicazione del RUNTS, previsto per l’inizio del 2019, rischieranno di dover devolvere il proprio patrimonio in favore di altri enti non lucrativi.