La Giunta della Regione Lombardia, preso atto del disallineamento tra il regolamento regionale n. 2 del 2001 e il comma 4 dell’articolo 22 del Codice del Terzo Settore, ha stabilito con apposita deliberazione che il patrimonio minimo necessario per l’acquisto della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato ai sensi del D.P.R. 361/2000 che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, è pari ad euro 15.000 per le associazioni e per le altre istituzioni di carattere privato di tipo associativo e ad euro 30.000 per le fondazioni.