Con la legge 108 del 29 luglio 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
L’articolo 4, comma 3, del Codice del Terzo Settore, come modificato dal comma 01 dell’articolo 66 del decreto legge, inserito in sede di conversione, è ora il seguente: “Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 nonché delle eventuali attività diverse di cui all’articolo 6, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attivita’ di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita’ di cui ai citati articoli 5 e 6“.
POSSIBILE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SECONDARIE E STRUMENTALI
Come noto, la versione originaria del comma 3 dell’articolo 4 del CTS ha previsto la possibilità per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di chiedere l’iscrizione al RUNTS (e costituire il cosiddetto Ramo ETS) tramite l’adozione di un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, di recepimento delle norme del CTS compatibili con la loro struttura e le loro finalità.
L’articolo 14 del decreto n. 106/2020, istitutivo del RUNTS, ha poi previsto che tale regolamento, da depositarsi presso il competente ufficio del Registro stesso, individui non solo le attività di interesse generale ma anche le attività diverse.
Si è trattato di un riconoscimento, seppure indiretto, della possibilità anche per gli enti religiosi iscritti al RUNTS di svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale per le quali hanno costituito il ramo ETS.
Ciononostante, correttamente il legislatore, sollecitato dalla dottrina, ha ritenuto di introdurre una modifica all’articolo 4, comma 3, del CTS (fonte di rango primario) per prevedere espressamente che i rami degli enti religiosi, come tutti gli altri ETS, possano esercitare le attività divere di cui all’articolo 6, secondo i criteri e i limiti individuati dal decreto interministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, di recente pubblicazione.
Le modalità di redazione della relativa clausola del Regolamento sono le stesse degli altri ETS: esso deve prevedere lo svolgimento delle attività diverse, qualora il ramo intende svolgerle, senza tuttavia che sia necessario inserire un puntuale elenco delle stesse. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte degli organi cui il regolamento attribuirà la relativa competenza.
SEPARAZIONE PATRIMONIALE
L’intervento del legislatore ha finalmente chiarito un punto che è stato oggetto in questi anni di dibattiti e interpretazioni dottrinali diverse: per le obbligazioni contratte nell’esercizio delle attività di interesse generale e di quelle diverse (di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 del CTS) i rami degli enti religiosi risponderanno solo e soltanto nei limiti del patrimonio destinato, anche qualora il ramo assumesse la qualifica di impresa sociale.
La previsione introdotta nel CTS è essenziale in quanto le ipotesi di separazione patrimoniale hanno carattere tassativo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2740 del codice civile: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”.