L’articolo 14, secondo comma, del Codice del Terzo Settore prevede che “Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.
Il Ministero del Lavoro, con Nota del 12 gennaio scorso n. 293, ha fornito chiarimento in merito alle modalità di adempimento del suddetto obbligo:
- L’obbligo di pubblicazione, sotto il profilo soggettivo, non riguarda la generalità degli ETS, ma soltanto le organizzazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui: attraverso tale delimitazione, risulta evidente l’attenzione del legislatore nell’ evitare di gravare gli ETS di minori dimensioni di obblighi che risultano sproporzionati rispetto al fine della trasparenza perseguito, nei termini chiariti nel testo della Nota.
- Oggetto della pubblicazione sono gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle seguenti categorie di destinatari: titolari di cariche sociali, dirigenti ed associati.
- Non sarà necessaria una pubblicazione nominativa ogniqualvolta sarà possibile pubblicare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (ad es. specificando il trattamento previsto tanto per i componenti dell’organo di controllo quanto la maggiorazione spettante al presidente dello stesso; oppure individuando tra i dirigenti una o più categorie retributive e specificando il trattamento lordo associato a ciascuna di esse). Si ritiene invece del tutto insufficiente (in quanto non caratterizzata da livelli di trasparenza in linea con le previsioni di legge) la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione. Ugualmente dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” (ad esempio parametrata ai giorni in cui un determinato organo si riunisce) o di “rimborso spese” (in questo caso, trattandosi di somme attribuite a fronte di spese documentate potrà essere sufficiente individuare il numero di beneficiari, l’importo medio, l’importo massimo e quello minimo riconosciuti).
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