E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021 il decreto del Ministero del Lavoro 19 maggio 2021, n. 107, Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attivita’ diverse, che entrerà in vigore il 10 agosto prossimo.
Le attività diverse da quelle di interesse generale si considerano strumentali se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale perseguite dall’ETS.
Si considerano secondarie se, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ETS;
b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ETS.
Rientrano tra i costi complessivi anche:
- i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nell’apposito registro, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attivita’ di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi;
- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attivita’ statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.