La previsione di cui all’articolo 106 del D.L. n. 18/2020, per effetto del quale è stata disposta per associazioni e fondazioni la possibilità di posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (anche in deroga alle eventuali disposizioni statutarie) può essere utilizzata anche ai fini dell’approvazione del bilancio sociale, tenuto conto della “stretta correlazione ed interdipendenza che esiste fra i due documenti”.