Il TAR del Veneto ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 57 del Codice del Terzo Settore che consente l’affidamento diretto del trasporto sanitario di emergenza e urgenza solo alle organizzazioni di volontariato.

Il TAR motiva così: “Premesso che la l. n. 106 del 2016, nel delegare al Governo l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento dei servizi d’interesse generale agli enti, ha permesso al legislatore delegato di selezionare quali enti, all’interno del terzo settore, potessero essere destinatari di un affidamento diretto, senza che possa ravvisarsi, dunque, alcun eccesso di delega nella scelta governativa di riservare la selezione di cui all’art. 57 d.lgs. 117/2017 alle sole organizzazioni di volontariato, il differente trattamento delle cooperative sociali rispetto alle organizzazioni di volontariato risulta ragionevolmente fondato sulla scorta della diversità funzionale e organizzativa tra le due tipologie di enti. … Come osservato in giurisprudenza, infatti, le organizzazioni di volontariato hanno come scopo la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini, senza scopo di lucro, mentre le cooperative sociali si basano sulla cooperazione e, quindi, su una forma lavorativa comune rivolta a provocare un vantaggio economico a coloro che fanno parte della cooperativa stessa, sicché solo l’organizzazione di volontariato non persegue, neppure in modo indiretto, un vantaggio economico per i suoi associati (C. Stato, sez. III, 22.11.2016, n. 4902; C. Stato, sez. III, 10.8.2016, n. 3615; T.A.R. Ancona, sez. I, 15.4.2016, n. 244). La riserva dell’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario in emergenza alle sole organizzazioni di volontariato, pertanto, non può dirsi né irragionevole, né lesivo della posizione giuridica della cooperativa sociale e dei propri lavoratori. Le cooperative sociali, infatti, sono enti che, sebbene senza scopi di lucro, si basano sulla cooperazione e, quindi, su una forma lavorativa comune, rivolta a provocare un vantaggio economico a coloro che fanno parte della cooperativa (C. Stato, sez. III, ord., 11/09/2020, n. 5313), e per loro natura perseguono una finalità imprenditoriale sia pure caratterizzata da scopo mutualistico, con ciò differenziandosi dalle organizzazioni di volontariato”.

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