Con sentenza n. 1512/2020 il TAR della Campania si è pronunciata sul ricorso di un’associazione che si è vista rifiutare dalla Regione il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000 sulla base della considerazione che “l’iscrizione deve avvenire nei modi di cui all’art. 22 del D.lgs del 03/07/2017 n. 117 e precisamente il Notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione … deve depositarlo con i relativi allegati, entro 20 gg., presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale delTerzo Settore”.
Il Tribunale Regionale ha accolto il ricorso con la seguente motivazione: “il d.lgs. 117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore) ha introdotto una disciplina specifica per il riconoscimento semplificato della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni, in deroga al d.p.r. 361/2000 che, comunque, rappresenta la disciplina ordinaria, non abrogata dal Codice del Terzo Settore […]”. Per il riconoscimento della personalità giuridica “le associazioni possono seguire alternativamente due concorrenti procedimenti: quello previsto dal DPR 361/2000 e quello introdotto dal Codice del Terzo Settore”.