Con nota del 18.4.2019, pubblicata nel Registro Ufficiale del 22.5.2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della disciplina introdotta con il Codice del Terzo Settore nei confronti delle ONG.

Alla luce del quadro normativo risultante dall’analisi coordinata delle norme del Codice del Terzo Settore e dell’art. 32, comma 7, L. n. 125/2014, come integrato dall’articolo 89, comma 9, CTS deve escludersi ogni automaticità dell’iscrizione delle ONG nel RUNTS in quanto l’eterogeneità delle forme organizzative assunte da questo tipo di enti ne impedisce la loro diretta riconduzione ad una specifica sezione del RUNTS.

L’attribuzione della qualifica di ETS per altro non è mai automatica, in quanto legata al requisito dell’iscrizione al RUNTS; al contempo, la permanenza delle ODV, delle APS e delle Onlus, soggetti che medio tempore sono considerati ETS, all’interno del perimetro del Terzo Settore è condizionata all’attuazione degli adeguamenti statutari necessari.

Secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 101, comma 3, CTS le ONG in possesso della qualifica di ODV, APS e Onlus, considerate ETS già nel periodo transitorio, potranno godere del regime agevolato di adeguamento statutario di cui all’articolo 101, comma 2, CTS.

In particolare, per le ONG in possesso della qualifica di ODV e APS si applicherà quanto previsto ai sensi dell’articolo 54 CTS, mentre per le ONG iscritte all’anagrafe delle Onlus sarà predisposto un peculiare percorso si inserimento all’interno del RUNTS con i prossimi decreti di attuazione.

Le ONG, invece, prive di una di dette qualifiche non potranno nel medesimo periodo transitorio essere considerate ETS e al momento dell’operatività del RUNTS saranno dunque tenute ad adeguare i propri statuti secondo le regole comuni in applicazione di quanto previsto dall’articolo 89, comma 9, CTS.