Il Ministero del Lavoro ha fornito due chiarimenti importanti con riferimento agli articoli 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice del Terzo settore.
Il primo principio affermato è il seguente: l’esenzione dall’imposta di registro sugli atti costitutivi delle associazioni costituite come organizzazioni di volontariato è applicabile anche nelle more dell’iscrizione nel RUNTS.
Una seconda questione attiene agli effetti sul patrimonio di un’associazione di promozione sociale, iscritta in uno dei registri di cui all’articolo 7 della legge n.383/2000 e contemporaneamente in possesso della qualifica di ONLUS, derivanti dalla volontà dell’ente medesimo, in sede di adeguamento del proprio statuto ex articolo 101, comma 2 del Codice, di dare efficacia immediata a tutte le modifiche statutarie in linea con le nuove disposizioni in materia di APS anche se queste dovessero risultare incompatibili con le previsioni di cui al d.lgs. 460/1997 e se ciò dovesse comportare quindi la perdita, con effetto immediato, della qualifica di ONLUS e delle relative agevolazioni. Il Ministero ha chiarito che, nel caso di specie, l’organizzazione, in quanto iscritta al registro delle APS continua, anche nel periodo transitorio, ad essere legittimamente considerata come ETS (ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del Codice). Alla medesima organizzazione, in quanto APS, si applicherà al momento dell’operatività del RUNTS, la procedura della trasmigrazione di cui all’articolo 54 del Codice, a seguito della quale, gli uffici regionali e provinciali del RUNTS effettueranno le verifiche dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel Registro Unico: in pendenza di tali controlli, il soggetto già iscritto nel preesistente registro delle APS continua a beneficiare, per espressa previsione di legge (articolo 54, comma 4) dei diritti derivanti dalla qualifica di APS. Solo nell’ipotesi in cui l’APS, già ONLUS, al termine dei controlli di cui sopra, non presenti i requisiti per l’iscrizione al RUNTS (nella sezione delle APS o in altra sezione del RUNTS medesimo) e intenda continuare ad operare ai sensi del codice civile, scatterà l’obbligo di devoluzione del patrimonio, entro i limiti quantitativi di incremento conseguito negli esercizi in cui è stato in possesso della qualifica soggettiva legittimante il trattamento di favore. La medesima soluzione è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate.