A pochi giorni dalla scadenza del 31 ottobre, il Ministero del Lavoro interviene sul tema degli adeguamenti statutari delle associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico: con Nota Direttoriale n. 10980/2020 ha sancito il principio secondo cui, fatte salve le disposizioni recate dalle leggi speciali (si pensi all’impresa sociale), la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo redatto con atto pubblico non può inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata (debitamente registrata, aggiungiamo noi). Secondo il Ministero trovano dunque applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile) e di conservazione degli stessi. Ciò a condizione che attraverso l’atto costitutivo o lo statuto in vigore gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie.