Per le associazioni di promozione sociale che “non implichino camuffamento della confessione religiosa”, in base all’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, e successive modificazioni, indipendentemente dalla destinazione urbanistica (TAR Bari n. 682/2021).