Ribadendo i principi enunciati dalla recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 20 febbraio 2020, la sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato pubblicata il 10 dicembre scorso, ha riaffermato:

la non necessità, ai fini dell’impugnazione dell’atto amministrativo, di una legittimazione straordinaria conferita dal legislatore;
l’attualità del criterio del doppio binario di accertamento, secondo il quale gli enti collettivi e in primo luogo le associazioni, ove presentino determinati requisiti da accertare caso per caso (effettiva rappresentatività, finalità statutaria, stabilità e non occasionalità e, in talune circostanze, anche collegamento con il territorio), sono legittimati all’impugnazione;
l’esistenza di un percorso sia legislativo sia del diritto vivente caratterizzato dal progressivo innalzamento di tutela e protezione giuridica degli interessi sostanziali diffusi, ossia condivisi e non esclusivi perché eccedenti la sfera dei singoli, riconoscendone il rilievo per il tramite di un ente esponenziale che se ne assume statutariamente e non occasionalmente la rappresentanza.

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