Sono ormai trascorsi due anni dall’approvazione della legge n. 112/2016, meglio conosciuta come legge sul “Dopo di Noi”, avvenuta il 14/06/2016.
Una legge emanata in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che ha introdotto nel nostro o rdinamento nuovi strumenti pubblici (fondo di assistenza) e privati (liberalità in denaro o in natura, polizze assicurative, costituzione di trust e/o di vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., costituzione di fondi speciali) diretti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, evitare l’isolamento e consentire la realizzazione di “programmi di vita” idonei a soddisfare le necessità di tutti coloro che si trovano in una condizione di disabilità, che siano già rimasti privi del sostegno familiare o in vista del venir meno di questo. In particolare, sono state previste notevoli agevolazioni fiscali in favore di quelle iniziative volte garantire la tutela di coloro che ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 si trovano in uno stato di “disabilità grave” che sia stata accertata dalle apposite commissioni mediche presso le Unità sanitarie locali.
Si tratta di una legge la cui concreta ed effettiva attuazione conferirebbe un notevole slancio al nostro sistema di welfare; tuttavia, seppure siano numerosi gli enti associativi coinvolti nella programmazione e nell’attivazione di progetti di vita, sono pochi quelli già attuati in coerenza con la legge e non tutte le regioni hanno ancora emesso i bandi per la devoluzione delle risorse stanziate dal riparto del Fondo Nazionale.