Con il comma 51 della Legge di Bilancio 2019 è stato abrogato l’articolo 6 del d.P.R. n. 601/1973. Una norma di fondamentale importanza storica e funzionale che sarebbe stato uno strumento di salvaguardia e agevolazione per tutti gli enti non profit che, riproducendo l’impianto della previgente disciplina di cui all’art. 3 della legge n. 182/1954, riduceva del 50% l’imposta sul reddito delle persone giuridiche nei confronti degli istituti di assistenza sociale, delle società di mutuo soccorso, degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza; degli istituti di istruzione, studio e sperimentazione di interesse generale senza fine di lucro, dei corpi scientifici, accademie, fondazioni, associazioni storiche, letterarie, scientifiche aventi scopi esclusivamente culturali e di altri enti volti al perseguimento di finalità analoghe.

Tuttavia, con l’emendamento 1.34, approvato dal Senato all’unanimità il 29 gennaio, sono stati ridefiniti i termini di entrata in vigore di nuovo regime tributario sostitutivo ed è stato stabilito che l’aliquota IRES sul non profit rimarrà momentaneamente ferma al 12%.

L’entrata in vigore dell’abrogazione rimarrà infatti subordinata all’adozione di nuovi provvedimenti legislativi compatibili con il diritto dell’Unione con cui saranno individuate nuove misure di favore nei confronti di soggetti che con la loro attività realizzano finalità sociali, garantendo al contempo il necessario coordinamento con la disciplina prevista dal Cts. Rimarrà in ogni caso ferma l’inapplicabilità del suddetto trattamento di favore nei riguardi degli enti che effettueranno l’iscrizione nel Runts, ad eccezione degli enti religiosi civilmente riconosciuti nei cui riguardi tale trattamento potrà invece essere applicato limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale.