In attuazione della legge n. 106/2016 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) sono stati emanati, tra gli altri, il d.lgs. n. 112/2017 avente ad oggetto la Revisione della disciplina in materia di impresa sociale ed il d.lgs. n. 117/ 2017 meglio noto come Codice del Terzo settore.
Tra le principali novità della Riforma si sottolinea l’importanza dell’introduzione della definizione, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 117/2017, di Enti del Terzo settore (ETS) e del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e la contestuale eliminazione delle Onlus dal panorama normativo a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017 ovvero “a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea…e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività” del RUNTS, non ancora istituito.
La Riforma del Terzo settore impone anche alle Onlus una modifica dello statuto per renderlo conforme alla nuova normativa che, lo ricordiamo, non prevede più la categoria delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Esse, pertanto dovranno iscriversi con apposita istanza ad una delle sezioni del RUNTS: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore.
Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in più di una sezione.
Oltre che nel RUNTS, gli Enti del Terzo settore (ETS) che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. La distinzione tra ETS non commerciali ed ETS commerciali rileva ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato per i primi (per la distinzione si veda l’articolo 79 del d.lgs. n. 117/2017).
Per le imprese sociali è sufficiente l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese. Si ricorda, a questo proposito, che possono acquisire la qualifica di Impresa Sociale tutti gli enti privati che, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 112/2017, esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale.
Gli enti iscritti al RUNTS possono beneficiare del cinque per 1000 (articolo 3 d.lgs. n. 111/2017).
E’ indispensabile non dare per scontato il corretto posizionamento all’interno delle diverse sezioni del RUNTS in merito al quale ciascuna Onlus deve effettuare una riflessione accurata ed approfondita. Ad esempio, una Onlus costituita in forma di associazione che si avvale prevalentemente di associati volontari potrebbe iscriversi nella sezione delle «Organizzazioni di volontariato» beneficiando del trattamento fiscale più favorevole riservato a questi enti (tassazione forfettaria dei redditi derivanti da eventuali attività svolte con modalità commerciali, con aliquote agevolate dell’1% e del 3%). In particolare, le Onlus che svolgono attività istituzionale avente natura commerciale dovranno accertarsi se sia più conveniente fiscalmente diventare Altro ente del Terzo settore commerciale o Impresa Sociale, in considerazione del fatto che non opererà più la decommercializzazione di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 460/1997 e che l’articolo 18 del d.lgs. n. 112/2017 prevede per le imprese sociali la della detassazione degli utili reinvestiti nell’attività di interesse generale.
TERMINE PER L’ADEGUAMENTO E QUORUM ASSEMBLEARI.
Ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018 entro il 30 giugno 2020 le Onlus possono “modificare i propri statuti con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili”. Per introdurre nuove norme facoltative occorre però l’assemblea straordinaria; dal 1 luglio 2020 e fino alla definitiva abolizione dell’Anagrafe delle Onlus le modifiche (di qualunque tipo) si apportano utilizzando l’assemblea straordinaria, senza maggioranze semplificate.
L’eventuale devoluzione del patrimonio dovrebbe, dunque, scattare solo con la perdita della qualifica di Onlus e la definitiva abrogazione del relativo regime senza la pregressa o contestuale iscrizione al RUNTS.
La successiva Circolare del Ministero del Lavoro n. 13 del 31 maggio 2019 ha poi precisato che per gli enti dotati di personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, la procedura ivi prevista per l’approvazione delle modifiche statutarie non deve necessariamente concludersi entro il termine del 30 giugno 2020.
DISCIPLINA FISCALE NEL PERIODO TRANSITORIO.
Secondo la Risoluzione n. 89/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate un ente iscritto all’Anagrafe delle Onlus può continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. n. 460/1997, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 e potrà farlo fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del d.lgs. n. 117/2017 ovvero fino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, del d.lgs. n. 117/2017.
Ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 117/2017, sono enti del Terzo settore “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso [ENTI TIPICI], le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società [ENTI ATIPICI] costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
TIPOLOGIE DI NORME DEL CODICE DEL TERZO SETTORE OGGETTO DI ADEGUAMENTO.
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2019 distingue:
a) norme inderogabili;
b) norme derogabili attraverso espressa previsione statutaria («se lo statuto non dispone diversamente»);
c) norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà («se lo statuto lo consente»).
Solo per a) e b) è possibile procedere con le modalità e i quorum dell’assemblea ordinaria purché entro il 30 giugno 2020.
DENOMINAZIONE.
Un aspetto particolarmente delicato riguarda la denominazione socialeed il relativo uso: le Onlus (salvo che acquistino una qualifica tipica: organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, ente filantropico, impresa sociale) inseriscono l’acronimo «ETS» obbligatoriamente ma potranno utilizzarlo solo quando si saranno iscritte al RUNTS occorrendo pertanto l’inserimento di una clausola sospensivamente condizionata.
FINALITA’ ED ATTIVITA’.
Nel nuovo statuto devono essere declinate in maniera specifica le finalità perseguite. Anche l’indicazione delle attività di interesse generale costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: a tal fine, esigenze di chiarezza e trasparenza richiedono una immediata riconducibilità delle stesse a quelle elencate nel Codice del Terzo settore attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell’articolo 5 comma 1, lettere dalla a) alla z) del d.lgs. n. 117/2017. Nella medesima prospettiva è opportuno fornire ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività.
L’esercizio di attività diverse è facoltativo; tuttavia, qualora l’ente intenda esercitarle, devono essere rispettate ed esplicitate le condizioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 117/2017.
ORGANI SOCIALI.
La disciplina statutaria deve distinguere l’assemblea (articoli 24 e 25 del d.lgs. n. 117/20177) ordinaria e straordinaria e deve individuare i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse In caso di assenza di disposizioni specifiche, risulta applicabile l’articolo 21 del codice civile.
Stante l’obbligatorietà del Consiglio direttivo / di amministrazione (articolo 26 del d.lgs. n. 117/2017), lo statuto deve disciplinarne le modalità di costituzione, le funzioni e, se trattasi di organo collegiale deve fissare le regole di funzionamento (quorum di validità delle sedute ed eventuali maggioranze qualificate) o demandarne la fissazione in apposito regolamento. L’organo di controllo ed il revisore dei conti sono obbligatori solo nelle fondazioni e nelle associazioni che superano le soglie rispettivamente di cui agli articoli 30 e 31 del d.lgs. n. 117/2017.
ALTRE NORME INDEROGABILI.
Oltre ai contenuti di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017 è obbligatoria la conformità dello statuto a diverse disposizioni del Codice del Terzo settore.
L’assenza del fine lucrativo costituisce elemento caratterizzante: ne discende la necessità che lo statuto sia conforme alle prescrizioni in tema di destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività statutaria e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. Anche la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento costituisce contenuto obbligatorio. Occorre poi indicare, tra le competenze degli organi sociali, la predisposizione, l’approvazione e gli ulteriori adempimenti in materia di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (qualora obbligatorio ex articolo 14 del d.lgs. n. 117/2017). Il diritto dei soci di esaminare i libri sociali deve essere declinato attraverso la previsione delle modalità di esercizio dello stesso. Gli articoli 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017 sui volontari sono immediatamente applicabili senza interventi sullo statuto ma bisogna eliminare le eventuali previsioni ad essi non conformi.
NORMA TRANSITORIA NELLO STATUTO
L’Agenzia delle Entrate (Telefisco 2018) ha precisato che le Onlus sono tenute ad apportare al proprio statuto gli adeguamenti necessari, subordinandone l’efficacia alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017 (periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del RUNTS). Nel contempo, allo stesso termine deve essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall’adesione al regime Onlus ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore.
In sostanza, in base alle predette modifiche statutarie, a partire dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Codice del Terzo settore e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi. In attesa di tale termine, gli enti aventi la qualifica di Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali ed utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo Onlus. L’assunzione della nuova denominazione sociale di Ets, inserita nello statuto, invece, sarà sospensivamente condizionata all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A partire da quel momento l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo Ets sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/telefisco-e-terzo-settore-chiarimenti-dellagenzia
PERCHE’ DIVENTARE IMPRESA SOCIALE.
In via generale ed astratta è possibile sostenere che le Onlus che svolgono attività istituzionale avente natura commerciale dovranno accertarsi se sia più conveniente fiscalmente diventare Impresa Sociale, in considerazione del fatto che non opererà più la decommercializzazione di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 460/1997 e che l’articolo 18 del d.lgs. n. 112/2017 prevede per le Imprese Sociali la detassazione degli utili reinvestiti nell’attività di interesse generale.
LA NUOVA DISCIPLINA DELL’IMPRESA SOCIALE è entrata in vigore a seguito dell’emanazione del decreto legislativo n. 112/2017, che ha abrogato il previgente decreto legislativo n. 155/2006. Con la nuova disciplina il legislatore ha inteso incentivare questo modello prevedendo forme di detassazione degli utili, introducendo la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici (come per le start -up innovative) e adottando misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale. L’efficacia delle disposizioni fiscali è però subordinata all’ autorizzazione della Commissione europea che deve verificarne la conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato.
ATTIVITA’ DI IMPRESA DI INTERESSE GENERALE.
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 112/2017 possono acquisire la qualifica di impresa sociale ai sensi tutti gli enti privati, incluse le società, che, in conformità alle disposizioni del d. lgs. n. 112/2017 esercitano in via stabile e principale (i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi) un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Si considerano attività di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività d’impresa aventi ad oggetto (articolo 2 del d. lgs. n. 112/2017): servizi sociali; prestazioni sanitarie e socio- sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente; tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; formazione universitaria e post -universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; radiodiffusione sonora a carattere comunitario; attività turistiche e di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; commercio equo e solidale; (re)inserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie soggettive (es. disabili) secondo specifica normativa; alloggio sociale; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; microcredito; agricoltura sociale; attività sportive dilettantistiche; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Indipendentemente dal suo oggetto, si considera attività di interesse generale l’attività d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati in misura non inferiore al 30% categorie soggettive definite da specifica normativa.
PARZIALE DISTRIBUIBILITA’ DEGLI UTILI.
Un’altra ragione che potrebbe portare una Onlus ad optare per la forma dell’Impresa Sociale è legata ad una novità apportata dalla recente riforma: la destinazione degli utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio ammette le eccezioni di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 112/2017.
MODIFICA DELLO STATUTO.
L’atto costitutivo dell’impresa sociale deve avere la forma dell’atto pubblico pertanto le Onlus che intendano acquisire la relativa qualifica devono modificare il proprio statuto con atto notarile.
Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione (associazione, fondazione etc.) secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, nel nuovo statuto dovrà essere esplicitato il carattere sociale dell’impresa indicando in particolare: a) l’oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 112/2017; b) l’assenza di scopo di lucro, di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 112/201; c) adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati all’attività. Per coinvolgimento deve intendersi “un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi” (articolo 11 del d.lgs. n.112/2017). Lo statuto dovrà in ogni caso disciplinare: i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all’assemblea dei soci; la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell’organo di amministrazione che dell’organo di controllo, qualora l’impresa sociale superi due dei limiti di cui all’articolo 11 del d.lgs. n.112/2017.
ALTRE NORME RILEVANTI DI CUI TENERE CONTO nel valutare il passaggio alla disciplina dell’impresa sociale sono: l’obbligo del bilancio sociale (articolo 9 del d.lgs. n. 112/2017) e l’obbligo di nominare un organo di controllo interno (articolo 10 del d.lgs. n. 112/2017), che per gli altri enti del Terzo settore scattano solo al superamento di determinate soglie (rispettivamente articoli 14 e 30 del d.lgs. n. 117/2017).
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE.
L’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 112/2017 impone che gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all’impresa sociale siano depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione nell’apposita sezione.