L’art. 83 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) riconosce delle importanti agevolazioni fiscali, in termini di detrazioni e deduzioni ai fini della determinazione del reddito imponibile, a favore di persone fisiche o giuridiche che erogano liberalità, in denaro o in natura, a favore degli Enti del Terzo Settore.
Questa disposizione rientra fra quelle fiscali previste dal Codice, non ancora vigenti in mancanza dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Tuttavia, ai sensi del co. 1 dell’art. 104 del Codice, le previsioni di cui all’art. 83 sono già applicabili dal 1° gennaio 2018 per le liberalità erogate a favore delle ONLUS, delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale.
Grazie alle modifiche apportate dall’art. 26 del D.L. n. 72/2022 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), a far data dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le previsioni agevolative di cui all’art. 83 sono state estese alle liberalità erogate a favore di tutti gli enti iscritti nel RUNTS (escluse le imprese sociali costituite in forma di società).
Tenuto conto della significatività delle agevolazioni fiscali riconosciute dall’art. 83, questa novità dovrebbe indurre tutte le realtà operanti nel mondo del non-profit, potenzialmente idonee ad attirare erogazioni liberali, a procedere con l’iscrizione al RUNTS.