“In tema di assicurazione della responsabilità civile la clausola secondo cui l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può dunque essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, ma solo nel senso della esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi”. Questo il principio ribadito nell’ordinanza della Cassazione del 27 giugno 2023 n. 18320.
Nella pronuncia in esame la Suprema Corte, con un’abile operazione esegetica, ha avuto modo di chiarire che: “In questo contesto è necessario interpretare l’aggettivo “accidentale” non alla lettera, bensì nel senso che consenta il dispiegarsi della causa del contratto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui “L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.” […] (Cass., Sez. 3, 26/07/2019, n. 20305; Cass., 11/08/2017, n. 20070; Cass., Sez. 3, 26/02/2013, n. 4799; Cass., Sez. 3, 29/07/2022, n. 23762)”.