In tema di infezioni nosocomiali, o infezioni correlate all’assistenza (ICA), notoriamente considerate tra le più comuni “complicanze” delle prestazioni ospedaliere, con la recente Ordinanza n. 29469 del 13 giugno 2023, la Suprema Corte, ha ribadito i principi che regolano in generale la materia della responsabilità medica, con particolare riferimento al riparto dell’onere probatorio.
E dunque, muovendo dal principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità riguardo all’inadempimento di obbligazioni in materia sanitaria, in base al quale “(…) ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del debitore per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica, o l’insorgenza di nuove patologie, e la condotta dell’obbligato, mentre è onere di quest’ultimo provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione (…)”, e nel confermare che la relativa fattispecie non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 15/06/2020, n. 11599), gli Ermellini hanno avuto modo di ribadire che, “(…) in applicazione dei principi suesposti sul riparto dell’onere probatorio, spetterà alla struttura provare: a) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; b) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico”.
La Cassazione, quindi, in estrema sintesi, con la pronuncia in commento ribadisce il principio in base al quale, ai fini della prova liberatoria posta a carico della Struttura sanitaria, non basta documentare la predisposizione di protocolli e di misure utili alla prevenzione di infezioni correlate all’assistenza (I.C.A.) – per come, peraltro, dettagliatamente descritte nella sentenza stessa –, ma è necessario, altresì, fornire la prova della loro effettiva e pratica applicazione al caso concreto.