La Nota n. 11734/2020 del Ministero del Lavoro è stata emessa in risposta alla richiesta di chiarire se un’associazione costituita in conformità del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) con scrittura privata autenticata possa ottenere l’iscrizione presso l’apposita sezione del Registro imprese dedicata alle imprese sociali; richiesta motivata dal fatto che l’istanza di iscrizione presentata alla CCIAA di Potenza è stata rigettata in quanto l’associazione non era costituita con atto pubblico. Il Ministero, correttamente, conferma la legittimità del diniego di iscrizione in relazione alla mancata conformità dell’ente in questione alla disciplina posta dalla normativa in materia di impresa sociale. Precisa la Nota: “L’art. 1 comma 5 del d. lgs. 112/2017 dispone che alle imprese sociali si applichino le norme del Codice del terzo settore di cui al d. lgs. 117/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del c.c. e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, nei limiti della compatibilità con le disposizioni del d. lgs. 112/2017: pertanto, la disciplina posta dal predetto decreto legislativo deve intendersi legge speciale per le imprese sociali, con la conseguenza che le disposizioni del Codice del terzo settore e quelle civilistiche relative alle singole tipologie di riferimento saranno applicabili, secondo la gerarchia disposta dal medesimo decreto, solo per gli aspetti non compiutamente definiti dal decreto sull’impresa sociale, purché ed in quanto compatibili.
L’art. 5 del d. lgs. n. 112/2017, in tema di costituzione, compiutamente dispone che l’impresa sociale è costituita con atto pubblico, senza previsioni di eccezioni o ammissibilità di deroghe implicite o esplicite al requisito della solennità dell’atto nei confronti degli enti che ai sensi del Codice del Terzo settore o del codice civile potrebbero essere costituiti anche senza di essa. Il predetto articolo 5 deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 1350 c.c. che prevede espressamente che debbano essere redatti per atto pubblico a pena di nullità gli atti specialmente indicati dalla legge. Oltre al ricorso all’atto pubblico, il medesimo articolo individua ulteriori contenuti che devono essere obbligatoriamente esplicitati nell’atto costitutivo e in particolare l’oggetto sociale, l’assenza di scopo di lucro e il carattere sociale dell’impresa ai sensi delle ulteriori disposizioni richiamate nell’articolo. Conseguentemente, deve ritenersi condivisibile quanto espresso dalla CCIAA nelle motivazioni del provvedimento di rigetto, come riportate nel quesito, tenendo conto anche di quanto previsto dall’art. 4 del decreto interministeriale 16 marzo 2018, recante la Definizione degli atti da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese da parte dell’impresa sociale e delle relative procedure”.

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