Gli adeguamenti statutari alla Riforma possono essere effettuati anche dopo il termine del 3 agosto 2019. Così è stato confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una circolare pubblicata il 31.5.2019.
Infatti, il mancato adeguamento entro il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore non fa venir meno l’iscrizione delle OdV e delle Aps dai relativi registri di settore.
Le modifiche statutarie potranno essere adottate anche dopo la scadenza di cui all’articolo 101, secondo comma del Codice, anche qualora dai procedimenti di controllo effettuati ai fini della trasmigrazione nel Runts dovesse presentarsi l’esigenza di attuare ulteriori modifiche statutarie.
Tuttavia, tutti gli enti che effettueranno tali modifiche decorso il 3 agosto non potranno beneficiare delle modalità alleggerite previste dal Codice. Gli adeguamenti dovranno quindi essere deliberati secondo le forme e le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.