Ai sensi dell’articolo 56 del Codice del Terzo Settore “Le amministrazioni pubbliche…possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”.
Nel corso di un giudizio instaurato presso il TAR della Campania era stata prospetta l’illegittimità di un avviso di indagine che aveva previsto l’affidamento diretto in convenzione ex art. 56 senza verificarne la maggiore convenienza rispetto al mercato.
Il TAR ha però osservato, in conformità alle recenti Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore che “l’affidamento diretto in via prioritaria … non richiede affatto la comparazione preventiva di maggior favore rispetto al mercato” poiché “all’Amministrazione viene richiesto solo di verificare, anche mediante atti e provvedimenti di carattere generale, ma senza la necessità di approfondita motivazione sul punto, la sussistenza delle condizioni indicate dalla norma affinché il servizio possa essere legittimamente affidato in via diretta e prioritaria”. In particolare, il tribunale amministrativo ha precisato che la maggiore convenienza rispetto al mercato “non fa affatto riferimento alla mera convenienza economica, ma dipende dai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, accessibilità, efficienza economicità e adeguatezza, già presi in considerazione a monte nella normativa derogatoria di favore”.