Il 29 dicembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2022/2577 del Consiglio dell’Unione Europea, recante disposizioni volte a snellire e velocizzare le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il Regolamento, in vigore dal 30 dicembre 2022, è immediatamente esecutivo, non necessitando di recepimento da parte degli Stati membri, a differenza delle direttive.
In particolare, detto regolamento sarà direttamente applicabile per i prossimi 18 mesi in ciascuno degli Stati membri e potrà essere prorogato.
Il Regolamento si compone di soli sette articoli e si occupa specificamente (i) della revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile, (ii) dell’accelerazione della diffusione delle pompe di calore e (iii) dell’accelerazione delle procedure autorizzative per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare.
L’oggetto e l’ambito di applicazione del Regolamento sono individuati all’articolo 1, nei seguenti termini: «Il presente regolamento stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell’Unione.
Il presente regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui agli articoli 4, 5 e 7».
La disposizione di maggior interesse, in quanto rilevante per ogni tipologia di impianto e per qualunque tipo di fonte è quella di cui all’articolo 3 del regolamento in questione (“Interesse pubblico prevalente”), che introduce una (assolutamente inedita) presunzione relativa di interesse pubblico, da tenere in considerazione in sede di ponderazione degli interessi per i progetti di pianificazione, costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Si tratta di un principio di cui le amministrazioni procedenti dovranno tener conto nei singoli casi concreti, ai fini di una valutazione complessiva, comparativa e contestuale di tutti gli interessi coinvolti.
È noto, infatti, infatti come la valutazione di impatto ambientale si risolva sempre in un giudizio che si deve porre in termini comparativi fra (i) la necessità di tutelare preminenti valori ambientali e (ii) l’interesse (parimenti pubblico) sotteso all’esecuzione dell’opera.
Ed è pacifico in giurisprudenza che, in tema di protezione dell’ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare l’interessamento ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero.
Orbene, il primo comma dell’articolo 3 del Regolamento Ue in esame dispone che «la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE(5), dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6)e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima».
Pertanto, ora, in tale ottica comparativa, si dovrà tener conto della suddetta presunzione relativa di interesse pubblico.