Lo Studio n. 104 del 2020/I del Consiglio Nazionale del Notariato esamina alcuni aspetti legati all’atto costitutivo, allo statuto, al nuovo sistema per il riconoscimento della personalità giuridica ed alla pubblicità degli enti del terzo settore.
Premesse sintetiche considerazioni sistematiche ed introduttive circa i rapporti tra codice del terzo settore e codice civile, lo Studio affronta alcune questioni relative all’atto costitutivo degli ETS, alle sue caratteristiche e differenze rispetto agli enti del libro primo del codice civile ed al suo contenuto minimo.
Nel documento vengono altresì esaminati il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica degli ETS e quello per l’ottenimento della qualifica di ETS, con una casistica delle possibili situazioni di fatto, ivi compresa l’istituzione della fondazione ETS mediante disposizione testamentaria.
Alcune apposite sezioni sono poi dedicate ai controlli del notaio – con particolare riferimento al controllo sull’atto costitutivo ed ai casi di insussistenza delle condizioni per la costituzione, al rifiuto del notaio e al procedimento ex art.22, comma 3, CTS – e al controllo di regolarità formale da parte dell’ufficio del RUNTS. In tale occasione si indagano i requisiti patrimoniali minimi richiesti e il regime delle modifiche statutarie, con riferimento sia alla efficacia che al procedimento.
Particolare attenzione è infine posta al RUNTS: alle sue organizzazione, struttura e contenuto; alle procedure di iscrizione dell’atto costitutivo e delle modifiche statutarie; al silenzio assenso, al procedimento per gli ETS privi di personalità giuridica; al procedimento per gli ETS con personalità giuridica; all’estinzione dell’ente, alla devoluzione del patrimonio e alla cancellazione dal RUNTS; alla migrazione in altra sezione; alla continuazione dell’attività dell’ente e alle conseguenze sulla personalità giuridica; alla opponibilità degli atti depositati; al “popolamento” del registro e la trasmigrazione nel RUNTS dei registri esistenti ed alla disciplina transitoria.