Con il Decreto Legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, in vigore dal 30 giugno, sono state definitivamente apportate all’art. 148, comma 3, Tuir quelle modifiche rese necessarie al fine di coordinare la disciplina con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e chiarire gli equivoci causati dal processo di stratificazione normativa che ha interessato l’articolo negli ultimi mesi.

Ai sensi dell’art. 148, comma 3 del Tuir, così come sarà definitivamente modificato con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, è quindi prevista la detassazione delle entrate versate dagli associati ad associazioni culturali o di promozione sociale a titolo di corrispettivi specifici o quote supplementari per tutte le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.

Per il periodo transitorio potranno invece godere di tale beneficio, in attesa della autorizzazione della Commissione Europea: le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

Resta fermo altresì quanto stabilito con la Legge di Bilancio 2019 secondo cui beneficiano di tali agevolazioni anche le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.