Segnaliamo due interessanti massime del Consiglio notarile di Milano sulle imprese sociali.

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione che voglia conseguire la personalità giuridica o di una fondazione, che intendano esercitare ”in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, in conformità al decreto legislativo n. 112/2017, è tenuto a verificare le condizioni richieste dalla legge per la costituzione dell’ente (compresa per la sussistenza del patrimonio minimo) prima di chiederne l’iscrizione nel Registro delle Imprese, sezione Imprese sociali.
Detta iscrizione determina, oltre all’acquisizione della qualifica di impresa sociale, il conseguimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del CTS.

Il notaio che ha verbalizzato la decisione del competente organo di un’associazione riconosciuta o di una fondazione, con approvazione delle modifiche statutarie funzionali al conseguimento della qualifica di impresa sociale, verificata la sussistenza delle condizioni (compreso il patrimonio minimo) richieste dal decreto legislativo n. 112/2017 e dal decreto legislativo n. 117/2017, deve domandarne l’iscrizione nel Registro delle Imprese, sezione Imprese sociali.
L’iscrizione nel Registro delle Imprese determina l’efficacia delle predette delibere.
E’ escluso l’onere dell’ente di effettuare alcuna comunicazione o chiedere l’approvazione delle modifiche statutarie all’Autorità preposta alla tenuta del Registro delle Persone Giuridiche (Prefettura, Regione o Provincia autonoma).

Al seguente link è possibile consultare tutte le massime del Consiglio notarile di Milano sul Terzo settore

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