Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato due massime sullo svolgimento delle riunioni degli enti non profit con mezzi di telecomunicazione.
La prima, in particolare, ha ad oggetto lo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS e prevede che “In assenza di contraria previsione statutaria, le riunioni degli organi assembleari degli enti privi della qualifica di ETS possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché sia consentito al presidente verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale”. Per gli ETS, invece, l’art. 24, comma 4, del Codice del Terzo settore subordina la possibilità di svolgimento dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ad un’espressa previsione dello statuto. Secondo il Consiglio sono però legittime le clausole che non richiedono l’indicazione di un luogo fisico di convocazione, così che l’assemblea si possa svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale.
La seconda massima riguarda invece lo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS: “In assenza di contraria disposizione statutaria, le riunioni degli organi collegiali di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, diversi dalle assemblee, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di un luogo fisico di convocazione, purché sia possibile verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale”.