Gerosa Solima e Associati, con l’avv. Massimo Ragazzo, ha assistito con successo Voreas S.r.l. nell’appello promosso dal Comune di Pietramontecorvino innanzi al Consiglio di Stato, che, con un’articolata sentenza, pressoché inedita nelle motivazioni, ha confermato la qualificazione data dal T.A.R. Bari alla fattispecie, in termini di riparto di giurisdizione e non di competenza.
Le implicazioni di una siffatta conclusione, resa in relazione ad una convenzione (intesa al riconoscimento a favore del Comune di corrispettivi meramente pecuniari, oltreché di quattro pale, e recante una clausola arbitrale) sono diverse e, sul punto, il Consiglio di Stato ha valorizzato tutti gli spunti offerti da Gerosa Sollima e Associati, a partire dal richiamo della decisione della Corte costituzionale n. 223 del 19 luglio 2013.
Brevemente, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha ritenuto necessario qualificare come “attinente alla giurisdizione” la questione dei rapporti tra l’arbitrato rituale e la sfera di cognizione del giudice amministrativo, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto di cui agli articoli 12 e 806 e seguenti c.p.c., respingendo tutti e quattro i motivi dell’appello ex adverso proposto.
Il riparto di giurisdizione è stato ritenuto inderogabile per criteri di ordine pubblico e da tale considerazione è discesa la correttezza del rilievo officioso della clausola arbitrale da parte del giudice di prime cure.
La pronuncia del Consiglio di Stato porta con sé alcune importanti conseguenze; in primis, poiché la questione tocca in ogni caso un profilo afferente alla giurisdizione del giudice amministrativo e, secondariamente, perchè la decisione del Consiglio di Stato resta impugnabile per Cassazione, “per motivi inerenti la giurisdizione ex art 111 comma 8 Cost.”