A seguito della conversione del D.L. n. 48/2023 con la Legge n. 85/2023, “In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale” di cui, rispettivamente, all’art. 5 co. 1 CTS e all’art. 2 co. 1 D.Lgs. n. 112/2017:

  • il limite alla differenza retributiva, tra lavoratori dipendenti di un ETS o di un’impresa sociale – che, rispettivamente, l’art. 16 co. 1 CTS per gli ETS e l’art 13 co. 1 del D.Lgs. n. 112/2017 per le imprese sociali vietano essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda – può adesso essere superato, potendosi arrivare fino al rapporto uno a dodici;
  • non si considera più distribuzione indiretta di utili – ai sensi dell’art. 8 co. 3 lett. b) CTS per gli ETS e ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. b) D.lgs. n. 112/2017 per le imprese sociali – la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015.