Il Tar del Piemonte, con sentenza n. 719 del 29 agosto scorso, ha ricostruito la disciplina dettata dagli articoli 56 e 57 del Codice del Terzo Settore con riferimento al rapporto con il Codice dei Contratti, concludendo che il servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza è l’unico espressamente sottratto all’applicazione di quest’ultimo.
La sentenza è stata commentata dalla dottrina amministrativistica in quanto contenente una scrupolosa disamina sulle modalità di attivazione da parte degli enti pubblici di convenzioni con gli Enti del Terzo Settore: