L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 439/2022, si è pronunciata in merito all’ambito applicativo del regime agevolativo previsto dall’articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 e dall’articolo 36 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 a favore di un ente religioso civilmente riconosciuto concludendo che:
a) alle rendite catastali delle unità immobiliari e delle loro pertinenze destinate esclusivamente all’esercizio delle attività di culto, non identificate dalla categoria catastale “E/7 – Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti attribuita agliedifici di culto”, si applica il regime di cui all’articolo 36, comma 3, del TUIR, purché tali immobili abbiano le caratteristiche proprie all’uso specifico cui sono destinati e ilrelativo utilizzo avvenga nel rispetto delle normative ed autorizzazioni previste;
b) alle attività istituzionali “di religione e di culto” si applica la riduzione dell’aliquota IRES, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, nei limiti e alle condizioni chiarite dalla circolare 1/E del 2022;
c) per le attività del ramo ONLUS continuerà ad applicarsi la disciplina vigente di cui all’articolo 150 del TUIR.