La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 15248 del 16 luglio scorso, si è pronunciata in merito alla necessità per gli enti ecclesistici che intendano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le Onlus di assolvere all’onere di comunicazione di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 460 del 1997.

Quest’ultimo prevede che “E’ istituita presso il Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle ONLUS…i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste all’art. 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze…”.

Secondo la Cassazione, l’effettuazione della suddetta comunicazione è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto 460/97 anche per gli enti ecclesiastici che possono quindi beneficiare ai fini fiscali del trattamento previsto per le ONLUS, nel rispetto di parametri ben definiti: a) limitatamente all’esercizio delle attività di solidarietà elencate nell’art. 10, comma 1, lett. a); b) a condizione che tengano, per tali attività, scritture contabili separate, con osservanza delle disposizioni prescritte al riguardo per le ONLUS (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 20-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 25).

La circolare ministeriale n. 168/E del 1998 conferma l’obbligo per gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che intendano accedere al regime tributario previsto in favore delle ONLUS, di tenere scritture contabili separate, di rispettare i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, nonchè di inviare la comunicazione imposta dall’art. 11.

La corretta e completa compilazione della comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. n. 460 del 1997, conclude la Corte, è pertanto un presupposto fondamentale per gli enti ecclesiastici per ottenere il regime agevolativo dal medesimo previsto (in questo senso già Cass. n. 10300/2019 e Cass. 6851/2020).

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