Con la sentenza del 6 novembre 2018 (relativa alle cause riunite C-622/16 e C-624/169) la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sul ricorso proposto da due enti privati italiani avverso la decisione con cui la Commissione Europea dichiarava illegittima l’esenzione dal pagamento dell’IMU prevista fino al 2011 per gli immobili di proprietà di enti no profit ed ecclesiastici, destinati all’esclusivo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di religione e di culto – secondo quanto previsto già ai sensi dell’articolo 7, primo comma, lettera i), D.Lgs. n. 504/92, come successivamente modificato e integrato – ritenendo, tuttavia, “assolutamente impossibile” l’avvio di una procedura di recupero da parte dello Stato per difficoltà interne di carattere organizzativo.
La Corte di Giustizia non solo ha affermato che la suddetta esenzione rappresenta un vero e proprio “aiuto di Stato”, una misura selettiva e, in quanto tale, illegittima ai sensi dell’art. 107, pf. 1, TFUE, ma, in contrasto con quanto ritenuto dalla Commissione Europea, ha altresì sanzionato l’Italia condannandola al recupero delle somme di cui fino al 2011 non è stato assolto il pagamento.
La disciplina nazionale applicata dal 2012 in poi deve invece considerarsi legittima, in quanto ha previsto l’obbligo di pagare l’ICI (imposta che ha sostituito l’IMU) per tutti gli immobili al cui interno si svolgono, anche solo in parte, attività economiche, a prescindere dalla natura, commerciale o meno dell’ente proprietario.