La conversione in legge del DL Semplificazioni (DL 76/2020) ha incluso alcune modifiche al Codice dei contratti che, secondo molti commentatori (un esempio: https://www.rivistaimpresasociale.it/forum/articolo/dl-semplificazioni-codice-appalti-e-codice-terzo-settore-hanno-pari-dignita) riconosce pari dignità e legittimità alle forme di collaborazione con la pubblica amministrazione previste dal Codice del Terzo settore.

All’art. 30, comma 8, d.lgs. 50/2016, sono state inserite le parole indicate in corsivo: “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”.

All’art. 59, comma 1, d.lgs. 50/2016, sono state premesse le parole indicate in corsivo: “Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara …”.

All’art. 140, comma 1, d.lgs. 50/2016, che disciplina gli appalti di servizi sociali, sono state inserite le parole indicate in corsivo: “Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Scarica PDF