E’ stata pubblicata un’interessante Nota Direttoriale avente ad oggetto diversi quesiti afferenti all’ordinamento e all’amministrazione degli Enti del Terzo settore, al ruolo dei volontari e alle funzioni esercitabili dal legale
rappresentante di una rete associativa nei rapporti con gli uffici del RUNTS.

Il provvedimento è ricco di considerazioni ed argomentazioni per cui se ne consiglia la lettura per intero. Di seguito si indicano comunque le conclusioni cui è giunto il Ministero su taluni aspetti di rilevante interesse per la vita degli ETS:

  1. Non si ritiene applicabile alle associazioni del Terzo settore la possibilità di ricorrere alla cooptazione di membri dell’organo di amministrazione di cui all’articolo 2386 del codice civile.
  2. Gli statuti delle Organizzazioni di Volontariato possono affidare a soggetti esterni qualificati (art. 26, comma 5, Codice del Terzo Settore) la nomina di una minoranza di amministratori, purchè sussista in capo al nominando la qualifica di associato dell’ODV ai sensi dell’articolo 34 del CTS.
  3. E’ assolutamente contrario ai principi del CTS che solo alcuni associati abbiano la pienezza dell’elettorato attivo, in quanto secondo l’articolo 24, comma 2, “ciascun associato ha un voto”. Invece, con riferimento al cd. voto passivo (la possibilità di essere eletto alle cariche sociali), il principio di uguaglianza deve essere contemperato, secondo criteri di ragionevolezza, con il possesso dei requisiti che consentano al candidato di svolgere l’incarico per il quale viene eletto.
  4. Il criterio da utilizzare per il calcolo in ODV e APS delle percentuali di cui agli articolo 33, comma 1 e 36 CTS è il cd. “criterio per teste”: il dato numerico cui fare riferimento e rispetto al quale ricavare le percentuali dei lavoratori di cui poter disporre è quello dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente.
  5. I lavoratori da considerare nel computo di cui agli articoli citati al punto precedente sono solo i soggetti dotati di una posizione previdenziale, quindi ii lavoratori dipendenti e i parasubordinati.
  6. La disposizione che consente alle APS di avvalersi delle prestazioni lavorative retribuite dei propri associati ha carattere speciale e non può pertanto essere estesa alle ODV.

La Nota n. 18244 del 30 novembre 2021 è consultabile al seguente link:

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