Oggi, 29 agosto 2023 entra in vigore la Legge n. 111 del 9 agosto 2023 che delega il Governo ad adottare entro 24 mesi uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

Con riferimento al Terzo Settore, la legge prevede che il Governo debba esercitare la delega nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà (art. 2 co. 1 lett. d) n. 3);
  • nell’ambito della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, prevedere un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla L. n. 106/2016 (art. 6 co. 1 lett. g);
  • nell’ambito della revisione dell’IRAP, procedere al graduale superamento dell’imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell’IRES, con l’esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP (art. 8 co. 1 lett. a);
  • nell’ambito della revisione dell’IVA, razionalizzarne la disciplina per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale (art. 7 co. 1 lett. g);
  • semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del Codice del Terzo settore e con il diritto dell’UE, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (art. 9 co. 1 lett. l).