Secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro “Le disposizioni relative alla destinazione del 5×1000 (art. 3, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 111/2017) hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e fino al 31 dicembre 2023, limitatamente alle ONLUS che continuano ad essere destinatarie della quota del 5×1000 con le modalità stabilite dal DPCM 23 luglio 2020 per le associazioni di volontariato (art. 9, comma 4, Decreto Milleproroghe)”.