Di seguito una sintesi delle disposizioni più rilevanti del decreto legge n. 104/2020 per il Terzo Settore.
Estensione a tutti gli enti non commerciali della possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per le PMI.
All’articolo 13, comma 12 -bis , del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole «enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività̀ di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento » sono sostituite dalle seguenti: «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti» (art. 64, comma 3 del D.L. 104/2020). Ciò significa che l’accesso al Fondo di garanzia è stato esteso a tutti gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a prescindere dalla commercialità o meno dell’attività svolta e quindi anche dall’iscrizione al registro delle imprese. E’ da ritenere che il Decreto Agosto abbia modificato il Decreto Liquidità retroattivamente.
Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società.
Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 7, comma 1 del D.L. 104/2020); pertanto con ammissione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Misure a sostegno dello sport.
L’articolo 81 ha introdotto un credito d’imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di: leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche; società sportive professionistiche; società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa per lo Stato stabilito in 90 milioni di euro. Nel caso risorse disponibili non fossero sufficienti rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono escluse dalla disposizione in esame le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Sospensione dei versamenti.
Gli articoli 126 e 127 del Decreto prevedono la possibilità di diluire i pagamenti su un periodo di più di due anni (rinviando il versamento della metà del dovuto al 16 settembre 2020, così come previsto dal DL Rilancio, e distribuendo il versamento della restante metà secondo un piano rateale) per: i versamenti delle ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendenti, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza ad aprile e maggio 2020, a prescindere dal calo del fatturato; i versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio, al ricorrere delle condizioni di riduzione del fatturato previste per le imprese dall’art. 18 del D.L. Liquidità. Per le Onlus, ODV e APS, la sospensione dei versamenti riguarda anche quelli relativi alle ritenute per redditi da lavoro dipendente, ai contributi previdenziali e assistenziali, ai premi per l’assicurazione obbligatoria e all’IVA in scadenza a marzo 2020, a prescindere dal calo del fatturato. Per federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni/società sportive, inoltre, la sospensione riguarda i versamenti di ritenute per redditi da lavoro dipendente, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza da marzo fino al 30 giugno 2020.
Proroga della Cassa Integrazione.
L’art. 1 del Decreto prevede che i trattamenti di Cassa integrazione potranno essere autorizzati per un primo periodo di 9 settimane ed ampliati di ulteriori 9 settimane, fino ad un massimo di 18 settimane, nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Per il secondo periodo di 9 settimane, il datore di lavoro dovrà però versare un contributo addizionale, salvo che abbia avuto una riduzione del fatturato superiore al 20%, o che abbia avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.