Per la Corte di Giustizia UE le cooperative sociali non sono enti senza scopo di lucro ai fini dell’estensione dell’art. 57 CTS

Nel gennaio del 2021 vi avevamo dato notizia che il Consiglio di Stato aveva rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione di compatibilità con la normativa comunitaria dell’art. 57 del Codice del Terzo Settore che consente l’affidamento diretto dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza alle Organizzazioni di Volontariato, in deroga all’obbligo di esperimento di una gara, in applicazione della Direttiva 2014/24/UE. Quest’ultima prevede che gli stati membri possano procedere con l’affidamento diretto dei citati servizi alle organizzazioni senza scopo di lucro.

La questione sottoposta alla Corte concerneva l’equiparabilità, ai suddetti fini, delle cooperative alle OdV.

Ebbene, la Corte si è espressa negando l’estenzione dell’art. 57 CTS alle cooperative sociali sul presupposto che le organizzazioni basate sull’azionariato dei dipendenti o sulla loro partecipazione attiva al governo societario non possono essere equiparate a quelle senza fini di lucro di cui all’art. 10, lett. h) della Direttiva 2014/24, il quale deve essere interpretato nel senso che “esso non osta a una normativa nazionale che prevede che servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza possano essere attribuiti mediante convenzione, in via prioritaria, soltanto a organizzazioni di volontariato e non a cooperative sociali che possono distribuire ai soci ristorni correlati alle loro attività”.

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