Con Nota n. 1082 del 5 febbraio scorso, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli articoli del Codice del Terzo Settore che disciplinano la compagine associativa di APS ed ODV (articoli 32, comma 2 e 35, comma 3) e che “pongono limiti sia di carattere qualitativo che quantitativo. Il primo ordine di limitazioni concerne la natura dei soggetti superindividuali ammissibili, che devono appartenere a tipologie tassativamente individuate (altri ETS o enti non lucrativi). Il secondo genere di limitazioni riguarda il numero di tali soggetti, che non può essere superiore al 50% rispettivamente delle ODV o delle APS associate”.
Di seguito si riportano le risposte ai quesiti che il Ministero ha fornito, dopo aver precisato che “tali limiti non comprimono l’autonomia decisionale degli enti, ai quali non è preclusa la facoltà di modificare, nel rispetto delle disposizioni statutarie, la propria compagine associativa, oltre i limiti dianzi indicati, rinunciando alla qualificazione di ODV o di APS”.
Il primo quesito, formulato dalla Regione Piemonte, riguarda la possibilità di configurare una composizione sociale che ricomprenda tanto persone fisiche che Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.
Secondo il Ministero, se è possibile senza dubbio che gli statuti consentano di ammettere nella compagine associativa sia persone fisiche che enti la cui natura sia omogenea con quella del soggetto di cui si tratta (es. una APS che associ sia persone fisiche che APS, una ODV che associ sia persone fisiche che ODV) particolare attenzione deve essere posta a valutare i casi ulteriori, ovvero l’apertura ad altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. L’ammissione di tali enti, infatti, rappresenta una possibilità aggiuntiva che, consentita solo ove specificamente menzionata dagli statuti, deve essere assoggettata necessariamente alle condizioni previste dal Codice, ovvero il rispetto – sia statutario che in concreto – dei limiti numerici normativamente imposti. Pertanto, non si ritiene ammissibile ad esempio, né per previsione statutaria né in concreto, che di una APS facciano parte solo persone fisiche ed enti del Terzo settore o senza scopo di lucro diversi dalle APS, o che tali enti siano concretamente in numero superiore al 50 per cento delle APS effettivamente associate.
Il Ministero precisa poi che “qualora la situazione emerga con riferimento a soggetti già iscritti nei registri del volontariato o della promozione sociale, se non apertamente in contrasto con le disposizioni regionali attuative delle preesistenti disposizioni in materia, possa costituire oggetto di avviso agli enti affinché adeguino i relativi statuti e la propria composizione di fatto in previsione della trasmigrazione”.
Con il secondo quesito, sollevato dal Forum nazionale del Terzo settore, è stata chiesto se sia possibile per gli ETS accogliere all’interno della propria base associativa delle imprese; e, in caso affermativo, se queste ultime possano o meno detenere il controllo dell’Ente e infine, se tale controllo possa essere esercitato da un’unica impresa o essere eventualmente esercitato in forma congiunta.
Il Ministero ritiene che “in assenza di previsioni specifiche relative a particolari tipologie di enti, le imprese (ivi incluse quelle for profit) possano costituire o partecipare successivamente alla base associativa degli ETS nonché detenerne il controllo, sia in forma singola (da parte di una unica impresa) che in forma congiunta tra due o più di esse. In tali ipotesi, peraltro, dovrà comunque essere rispettata l’osservanza formale e sostanziale delle norme (e della connessa ratio del legislatore) poste a presidio della natura e delle finalità degli ETS: il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nelle forme (azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi ecc.) proprie della tipologia di enti cui di volta in volta ci si riferisce. La concreta osservanza dei vincoli e dei limiti dettati dal Codice del Terzo settore costituirà oggetto di controllo da parte delle amministrazioni competenti”.