Con Nota del 9 luglio scorso il Ministero del Lavoro si è pronunciato, in primo luogo, sulla possibilità che l’attività di volontariato possa consistere nell’esercizio della titolarità di una carica sociale. Muovendo dalla formulazione dell’articolo 17, comma 1, ai sensi del quale gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, il Ministero ritiene che rientri nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. In tale prospettiva, l’esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda ai requisiti declinati nell’articolo 17, comma 2, tra i quali spicca in primis la gratuità.

Con la risposta ad un secondo quesito il Ministero fornisce alcuni chiarimenti sulle disposizioni riguardanti la nomina dei membri dell’organo di amministrazione. In proposito, si asserisce che:

  1. la competenza dell’assemblea delle associazioni del Terzo settore a nominare e revocare, in via generale, i componenti degli organi sociali, concerna anche, in via generale, quelli dell’organo di amministrazione;
  2. se la maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione deve essere composta di persone fisiche associate o “indicate” dagli enti associati, una quota minoritaria degli stessi da un lato può non avere un legame – diretto o indiretto – con la base associativa dell’ente presso cui l’organo di amministrazione è istituito, dall’altro può essere nominata – con modalità che potremmo definire “extra assembleari” – da enti estranei alla base associativa dell’ente o da particolari categorie di soggetti (lavoratori o utenti) che abbiano con l’ente uno specifico legame. Si tratta in tali casi di mere facoltà attribuite dalla legge alle associazioni, che per essere esercitate necessitano di espresse previsioni da parte dei rispettivi statuti. Nel silenzio del Codice, può spettare ai medesimi statuti prevedere le concrete modalità di designazione di tali quote “facoltative” di componenti; in mancanza si presuppone un rinvio agli ordinamenti interni degli enti designanti. Per le ODV tutti i – e non la maggioranza dei – componenti dell’organo di amministrazione devono essere “scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati”: il requisito soggettivo dell’appartenenza diretta o indiretta all’ente diviene quindi necessario per la totalità dei componenti;
  3. tra gli “enti senza scopo di lucro”, che possono costituire la base associativa di APS e ODV, debbano intendersi ricomprese anche le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici, fermo restando che la designazione/nomina di uno o più amministratori non dovrà comunque configurare situazioni di direzione, coordinamento o controllo di cui all’articolo 4, comma 2 del Codice.

Da ultimo, con il provvedimento in esame il Ministero ha affrontato il tema dei quorum assembleari per l’approvazione delle modifiche statutarie, con particolare riferimento a quegli statuti che non prevedono quorum costitutivi in seconda convocazione. Secondo il Ministero, se un’assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire addirittura, sempre secondo quanto scritto nella nota ministeriale, un indice dell’impossibilità di funzionamento dell’associazione a fronte della quale il giudice potrebbe essere chiamato ad accertare l’eventuale concretizzarsi di una causa di estinzione della stessa.

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