Cassazione: no all’esenzione IMU anche in presenza di pagamento di rette scolastiche pur di importi che coprono solo una parte del servizio.
La sentenza è originata dal ricorso contro una sentenza della CTR della Toscana di un ente ecclesiastico che gestisce una scuola paritaria e che aveva opposto gli avvisi di accertamento relativi ad ICI/IMU per gli anni dal 2010 al 2015.
L’ente, che si era difeso invocando l’esenzione di cui all’articolo 7, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, aveva vinto in primo grado ma la CTR, su appello del Comune, aveva ribaltato la sentenza.
Secondo la norma citata, sono esenti dall’imposta “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché’ delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 35123/2022, pubblicata il 29/11/2022, ha ribadito il principio già sostenuto dalla giurisprudenza precedente secondo il quale per l’applicazione dell’esenzione devono ricorrere cumulativamente sia il requisito soggettivo, ossia l’essere un soggetto di natura non commerciale, sia il requisito oggettivo, cioè la destinazione esclusiva dell’immobile all’esercizio, con modalità non commerciale, nel caso di specie, di attività didattica. Ed a parere del Giudice di legittimità, nella fattispecie oggetto della pronuncia, mancherebbe il requisito oggettivo per il fatto che gli studenti della scuola corrispondono rette mediamente superiore al 50% del costo del servizio, restando totalmente irrilevante “la circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con i proventi”.
La giurisprudenza di legittimità appare sempre più consolidata nel disconoscere il diritto all’esenzione rispetto al tributo comunale ogniqualvolta l’immobile è destinato ad accogliere attività didattica con pagamento di rette a carico degli utenti, anche di importi tali da coprire soltanto una parte del costo del servizio prestato, a nulla rilevando che il terzo comma dell’art. 4, del D.M. 200/2012, consideri l’attività didattica esercitata con modalità non commerciale ove l’attività venga “…svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso” e che la stessa Commissione Europea, con la Sentenza del 19/12/2012, nel paragrafo 172, abbia ritenuto che il servizio didattico fornito dagli enti non commerciali nel rispetto dei criteri dettati dal detto D.M. 200/2012, “… non possa essere considerato un’attività economica”.