In caso di notificazione a mezzo pec non andata a buon fine per “casella piena” del destinatario, quid iuris?

La Corte di Cassazione, ricalcando un recente indirizzo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 20 dicembre 2021 n. 40758), con l’ordinanza del 24 gennaio 2023 n. 2193 ha ritenuto che “se la notificazione telematica non vada a buon fine per una ragione non imputabile al notificante – essendo invece addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi – il notificante stesso deve ritenersi abbia il “più composito onere”, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domicilio (fisico) eletto, in un tempo adeguatamente contenuto”.

Tale pronuncia si pone in contrasto con l’orientamento che considera la notifica perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore certifica la saturazione della capienza della casella pec, che è da considerarsi a tutti gli effetti equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. 11 febbraio 2020 n. 3164).

In attesa di un indirizzo univoco, ai fini del buon esito della notifica nell’eventualità in cui la casella digitale del ricevente risulti piena, il notificante dovrà pertanto avere la pronta accortezza di notificare all’indirizzo “fisico” eletto dal destinatario. In via prudenziale, si ritiene che la medesima cautela sia da adottarsi anche per le semplici comunicazioni a mezzo pec e non solo per le notificazioni con modalità telematica ex art. 3-bis l. n. 53/1994.